STATUTO
CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEI CITTADINI DEL VTTTORIESE
ART. 1- COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita una associazione, apartitica, aconfessionale, asindacale e senza scopo di lucro denominata "CONSULTA DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEI CITTADINI DEL VITTORIESE" con sede in Vittorio Veneto, Via del Meril 13 fino a nuova delibera dell'Assemblea. L'Associazione d'ora in poi verrà indicata nel presente statuto, semplicemente come "CONSULTA".
ART. 2 - SCOPI DELLA CONSULTA
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Ulteriori scopi della Consulta sono:
a) riunire le Associazioni senza scopo di lucro e i comitati del territorio, nonché i cittadini, impegnati in attività culturali, sportive, ricreative, formative, sociali, civiche, affinché operino in amichevole sinergia
b) favorire la Promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini nonché la pratica del volontariato;
c) essere punto di riferimento e farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni delle Associazioni della comunità Vittoriese
d) coordinare, organizzare, promuovere e gestire attività culturali, sportive, ricreative, formative, sociali, civiche, in stretta collaborazione con le Amministrazioni Locali; l’Associazione può svolgere all’interno della sede sociale, ai sensi della normativa vigente, attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento conviviale, ricreativo e di socialità in attuazione degli scopi istituzionali delle attività di interesse generale;
e) gestire spazi e strutture affidate da terzi, tramite convenzioni, nel rispetto delle finalità e degli scopi delle Associazioni e dei comitati, nonché delle esigenze dei cittadini aderenti;
f) stipulare convenzioni e contratti, concorrendo ad appalti di qualsiasi tipo per la gestione di servizi culturali, sportive, ricreative, formative, sociali, civiche.
ART. 3 - ASSOCIATI
Possono appartenere alla Consulta tutte le associazioni e i comitati comunque costituiti e i cittadini, che operano nel comprensorio Vittoriese e che ne facciano espressa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità della Consulta e l’impegno di approvarne e osservarne Statuto e eventuali Regolamenti. L’iscrizione comporta l’accettazione e l’osservanza del presente statuto, del regolamento e di quanto deliberato dagli organi della Consulta e il fattivo contributo alla vita ed alle iniziative che verranno intraprese dalla Consulta.
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione l’ente richiedente deve depositare il proprio Statuto; in caso il richiedente sia persona fisica sarà sufficiente presentare una descrizione dell’attività svolta nell’ambito culturale, sportivo, ricreativo, formativo, sociale, civico. La domanda è formalmente accolta sulla base della dichiarazione attestante gli impegni assunti dal nuovo associato al comma precedente. Il Consiglio Direttivo si riserva di formulare, ed esplicitare in forma scritta, motivato rigetto della stessa entro venti (20) giorni, a seguito di ponderata analisi, qualora i caratteri dell’attività svolta dall’associato e/o i contenuti dello statuto da esso eventualmente depositato in qualità di socio effettivo, si rivelassero in contraddizione o comunque non compatibili con quelli della Consulta.
Le Associazioni sono rappresentate nella Consulta dai rispettivi Presidenti o rappresentanti legali, i quali possono in ogni momento delegare altra persona in loro sostituzione a tutti gli effetti.
L'adesione alla Consulta è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione alla Consulta comporta per i soci effettivi il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
I soci possono essere esclusi dalla Consulta:
a) per cessata attività o – nel caso delle associazioni e comitati - per scioglimento:
b) per la non ottemperanza dei dettami costitutivi della Consulta;
c) per rinuncia volontaria scritta che deve pervenire al Consiglio Direttivo;
d) per non aver partecipato, senza giustificato motivo, a due assemblee consecutive.
e) per il mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal consiglio
La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Sono individuate tre diverse categorie di soci. I soci effettivi (persone giuridiche), i soci aderenti (persone fisiche), i soci onorari (persone fisiche o giuridiche con particolari meriti negli ambiti in cui è attiva la Consulta, la cui nomina è ratificata dall’assemblea). Tutte le categorie di socio hanno diritto di partecipare pienamente alla vita associativa. I soci aderenti e i soci onorari partecipano alle assemblee con funzione consultiva, senza potere di voto, con possibilità di essere eletti alle cariche sociali. In caso il socio onorario sia persona giuridica l’elettorato passivo è esercitato dal rispettivo legale rappresentante o da suo delegato. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale.
ART. 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Consulta è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Le spese occorrenti per il funzionamento della Consulta sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote associative ed eventuali contributi annuali degli aderenti;
b) i proventi di attività svolte;
c) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
d) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
L'Assemblea dei Soci stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Consulta da parte di chi ne viene ammesso.
L'Assemblea dei Soci può stabilire annualmente eventuali ulteriori contributi associativi a carico degli aderenti.
I versamenti effettuati, come sopra determinato, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Consulta, né in caso di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Consulta, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Consulta, né la quota o contributo associativo è trasmissibile a terzi a qualsiasi titolo, e neppure è soggetta a rivalutazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 5 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
L'esercizio dell'Associazione ¢ annuale e decorre dall’1/1 al 31/12.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo predispone il Rendiconto Economico e Finanziario con la relazione dell'attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno in corso.
I Rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e successivamente a disposizione di tutti i soci, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro approvazione.
Il rendiconto consuntivo con la relazione allegata deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
Il Rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti entro il mese di aprile.
ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA
Sono organi della Consulta:
a) L 'Assemblea dei soci
b) II Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
h) Il Collegio dei Probiviri.
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Amministrazione può, di volta in volta, stabilire il rimborso spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto della Consulta.
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione.
L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun socio effettivo iscritto da almeno 3 mesi nel libro soci con quota sociale versata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea stessa, qualunque sia il valore della quota, secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 2532 del Codice Civile.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano gli associati. L'Assemblea ha, fra l'altro, il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Consulta, assistito dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per le decisioni di sua competenza e annualmente delibera:
a) sul conto consuntivo dell'anno precedente;
b) sulla formazione del bilancio di previsione;
c) sul programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo;
d) sulla eventuale approvazione o modifica del regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo.
e) sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto.
Delibera inoltre, ogni tre anni sulla elezione del Consiglio Direttivo, determinandone anche il numero dei componenti, da un minimo di cinque ad un massimo di undici, tutti scelti fra gli associati (rappresentanti o delegati delle persone giuridiche, o comunque persone fisiche). Ogni socio effettivo può esprimere un solo candidato.
L'Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente o dal consiglio direttivo (a maggioranza), quando ne ravvisino la necessità, almeno otto giorni prima della data fissata. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ne stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso agli associati. Può essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno (1) degli associati, in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti. Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Consulta sono adottate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti. Delle riunioni assembleari sarà redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
In assemblea ogni socio effettivo può esprime un massimo di 3 deleghe di voto (inclusa quella del proprio organismo) conferitegli in forma scritta. I soci aderenti hanno diritto di intervenire e di essere eletti, ma non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea Vengono portate a conoscenza dei Soci mediante esposizione di copia del Verbale dell'Assemblea nella bacheca nella sede dell'Associazione.
Nelle deliberazioni che possono riguardare la loro responsabilità in materia confliggente, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di Voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta un decimo dei soci presenti aventi diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali le votazioni avvengono di norma con voto segreto.
ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti il Consiglio Direttivo, eletti in qualità di persone fisiche a norma dell'art. 7, nominano fra di loro il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta. Il Presidente non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Con le modalità che ritengono più opportune, nominano pure il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere riuniti nell'unica figura di Segretario/Tesoriere. Tali Persone possono essere scelte anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tale caso non hanno diritto di voto.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio Direttivo, i consiglieri mancanti verranno surrogati con le persone fisiche indicate dai soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. A parità di voti la carica spetta al più anziano di età o, in mancanza, a scelta del Consiglio Direttivo; tale scelta dovrà essere successivamente ratificata dall'assemblea dei soci.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Consulta. In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione dei bilanci e la stesura della relazione dell'attività svolta.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può decadere:
a) per dimissioni, in blocco, della maggioranza dei consiglieri,
b) per revoca del mandato a seguito del voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.
ART. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Consulta, ha la firma sociale e, in unione con gli altri membri del Consiglio, ha la responsabilità dell'amministrazione. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. E' assistito dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere: formando con essi l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento a presiedere l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio, sarà sostituito dal Vice-Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.
ART. 10 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente i caso di assenza, necessità o impedimento, assumendo gli stessi obblighi e responsabilità nei confronti dell'Associazione.
ART. 11 - SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e provvede al normale funzionamento degli uffici.
ART - 12 - TESORIERE
Il tesoriere ha in consegna la Cassa della Consulta ed è responsabile della contabilità.
ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre (3) membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, anche tra i non soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità e di controllare il rispetto ‘delle norme stabilite dallo Statuto. Al loro interno nominano un Presidente, che dovrà firmare il bilancio consuntivo.
ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri ¢ composto di tre membri, eletti dall'Assemblea, ogni tre anni. Hanno il compito di dirimere controversie che dovessero sorgere fra i singoli soci e fra questi e la Consulta. Al loro interno nominano un Presidente. Nel caso di vacanza di posti nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri, ci si atterrà per la relativa surroga a quanto stabilito dall'art. 8 per i consiglieri.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
ART. 15 - SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
I N F O R M A T I V A P R I V A C Y
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- (Diritti dell’interessato) In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
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