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STATUTO
CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE VTTTORIESE
ART. 1- COSTITUZIONE E SEDE E' costituita una associazione, apartitica, aconfessionale, asindacale e senza scopo di lucro denominata "CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE VITTORIESE " con sede in Vittorio Veneto, Via Brevia 2 fino a nuova delibera dell'Assemblea. L'Associazione d'ora in poi verrà indicata nel presente statuto, semplicemente come "CONSULTA".

ART. 2 - SCOPI DELLA CONSULTA Scopi della Consulta sono: a) riunire le Associazioni, affinché operino in amichevole sinergia b) favorire la Promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini; c) essere punto di riferimento e farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni delle Associazioni d) coordinare, organizzare, promuovere e gestire attività culturali in stretta collaborazione con le Amministrazioni Locali; e) gestire spazi e strutture affidate da terzi, tramite convenzioni, nel rispetto delle finalità e degli scopi delle Associazioni; f) stipulare convenzioni e contratti, concorrendo ad appalti di qualsiasi tipo per la gestione di servizi culturali.

ART. 3 - ASSOCIATI Possono appartenere alla Consulta tutte le associazioni culturali comunque costituite, che operano senza fini di lucro nel comprensorio Vittoriese e che ne facciano espressa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità della Consulta e l’impegno di approvarne e osservarne Statuto e eventuali Regolamenti. L’iscrizione comporta l’accettazione e l’osservanza del presente statuto, del regolamento e di quanto deliberato dagli organi della Consulta e il fattivo contributo alla vita ed alle iniziative che verranno intraprese dalla Consulta. La richiesta verrà vagliata dal Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni dal ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Le Associazioni sono rappresentate nella Consulta dai rispettivi Presidenti o rappresentanti legali, i quali possono in ogni momento delegare altra persona in loro sostituzione a tutti gli effetti. L'adesione alla Consulta è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione alla Consulta comporta il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
Le Associazioni possono essere escluse dalla Consulta: a) per cessata attività o per scioglimento delle stesse: b) per la non ottemperanza dei dettami costitutivi della Consulta; c) per rinuncia volontaria scritta che deve pervenire al Consiglio Direttivo; d) per non aver partecipato, senza giustificato motivo, a due assemblee consecutive.
La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

ART. 4 - PATRIMONIO Il patrimonio della Consulta è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Le spese occorrenti per il funzionamento della Consulta sono coperte dalle seguenti entrate: a) le quote associative ed eventuali contributi annuali degli aderenti; b) i proventi di attività svolte; c) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati; d) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni. L'Assemblea dei Soci stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Consulta da parte di chi ne viene ammesso. L'Assemblea dei Soci può stabilire annualmente eventuali ulteriori contributi associativi a carico degli aderenti. I versamenti effettuati, come sopra determinato, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Consulta, né in caso di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Consulta, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Consulta, né la quota o contributo associativo è trasmissibile a terzi a qualsiasi titolo, e neppure è soggetta a rivalutazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 5 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO L'esercizio dell'Associazione ¢ annuale e decorre dall’1/1 al 31/12. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo predispone il Rendiconto Economico e Finanziario con la relazione dell'attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno in corso. I Rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e successivamente a disposizione di tutti i soci, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro approvazione. Il rendiconto consuntivo con la relazione allegata deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti entro il mese di aprile.

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA Sono organi della Consulta: a) L 'Assemblea dei soci b) II Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il Vicepresidente e) Il Segretario f) Il Tesoriere g) Il Collegio dei Revisori dei Conti h) Il Collegio dei Probiviri .
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Amministrazione può, di volta in volta, stabilire il rimborso spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto della Consulta.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione. L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun socio, qualunque sia il valore della quota, secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 2532 del Codice Civile.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano gli associati. L'Assemblea ha, fra l'altro, il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Consulta, assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per le decisioni di sua competenza e annualmente delibera: a) sul conto consuntivo dell'anno precedente; b) sulla formazione del bilancio di previsione; c) sul programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo; d) sulla eventuale approvazione o modifica del regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo. e) sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto. Delibera inoltre, ogni tre anni sulla elezione del Consiglio Direttivo, determinandone anche il numero dei componenti, da un minimo di cinque ad un massimo di undici, tutti scelti fra gli associati. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente che ne stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato o comunicato agli associati, almeno otto giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o previa richiesta scritta di almeno un terzo degli associati, entro trenta giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo ne stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso che deve essere inviato o comunicato agli associati almeno otto giorni prima della data fissata.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno (1) degli associati, in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti. Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Consulta sono adottate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti. Delle riunioni assembleari sarà redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea Vengono portate a conoscenza dei Soci mediante esposizione di copia del Verbale dell'Assemblea nella bacheca nella sede dell'Associazione. Nelle deliberazioni che possono riguardare la loro responsabilità in materia confliggente, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di Voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ed il direttore della Biblioteca Civica.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO I componenti il Consiglio Direttivo, eletti a norma dell'art. 7, nominano fra di loro il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta. Il Presidente non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi. Con le modalità che ritengono più opportune, nominano pure il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere riuniti nell'unica figura di Segretario/Tesoriere. Tali Persone possono essere scelte anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tale caso non hanno diritto di voto. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio Direttivo, i consiglieri mancanti verranno surrogati con i soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. A parità di voti la carica spetta al più anziano di età o, in mancanza, a scelta del Consiglio Direttivo; tale scelta dovrà essere successivamente ratificata dall'assemblea dei soci. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Consulta. In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione dei bilanci e la stesura della relazione dell'attività svolta. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può decadere: a) per dimissioni, in blocco, della maggioranza dei consiglieri, b) per revoca del mandato a seguito del voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.

ART. 9 - PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante della Consulta, ha la firma sociale e, in unione con gli altri membri del Consiglio, ha la responsabilità dell'amministrazione. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. E' assistito dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere: formando con essi l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento a presiedere l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio, sarà sostituito dal Vice-Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.

ART. 10 - VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente i caso di assenza, necessità o impedimento, assumendo gli stessi obblighi e responsabilità nei confronti dell'Associazione.

ART. 11 - SEGRETARIO Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e provvede al normale funzionamento degli uffici.

ART - 12 - TESORIERE Il tesoriere ha in consegna la Cassa della Consulta ed è responsabile della contabilità.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre (3) membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, anche tra i non soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità e di controllare il rispetto ‘delle norme stabilite dallo Statuto. Al loro interno nominano un Presidente, che dovrà firmare il bilancio consuntivo.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea, ogni tre anni. Hanno il compito di dirimere controversie che dovessero sorgere fra i singoli soci e fra questi e la Consulta. Al loro interno nominano un Presidente. Nel caso di vacanza di posti nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri, ci si atterrà per la relativa surroga a quanto stabilito dall'art. 8 per i consiglieri. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
I N F O R M A T I V A P R I V A C Y Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui siamo tenuti.
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